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Il titolo completo, quale si legge in un cartiglio apposto sull’asse anteriore della legatura, al centro del rivestimento in cuoio (riprodotto sulla copertina del volume), è: «Libro delle condanne

Il titolo completo, quale si legge in un cartiglio apposto sull’asse anteriore della legatura, al centro del rivestimento in cuoio (riprodotto sulla copertina del volume), è: «Libro delle condanne delle Famiglie Ribelli del Comune di Firenze dal 1302 al 1379 detto del Chiodo». Vi fu apposto probabilmente nel XVIII secolo e assume il nome (del Chiodo) da un grosso chiodo (di 16,5 cm.) infisso nell’asse posteriore, forse unico residuo dopo la caduta di un altro dall’asse anteriore. Si tratta di un imponente, monumentale manufatto (di mm. 434 x 330), pergamenaceo, con numerazione iniziale per carte, poi ripetuta per pagine, da 1 a 160, che lega la sua fama e il suo interesse per gli studi danteschi al fatto che contiene i testi delle due sentenze di condanna pronunciate il 27 gennaio e il 10 marzo 1302 dal podestà Cante de’ Gabrielli da Gubbio contro i Bianchi fiorentini, tra i quali Dante.
Non si tratta delle sentenze originali - andate probabilmente distrutte, come ipotizza Riccardo Fubini nell’Introduzione al volume, «con gli originali del podestà nell’incendio, al tempo della cacciata del duca di Atene nel 1343, della “camera degli atti”» (p. X) -, ma di una trascrizione, in un volume che accoglie le sentenze contro i Bianchi del periodo dal 18 gennaio al 26 luglio 1302 (pp. 1-177); cui si aggiungono, dopo tre pagine bianche (78-80), quelle contro i sospetti ghibellini del 1268 (pp. 81-135), quindi a seguire, dopo un’altra pagina bianca (136), la riforma di Baldo d’Aguglione del 2 settembre 1311 (pp. 137-49) e altri documenti comunali di varie date (1261, 1311-12, 1379), in alcuni casi separati da pagine bianche (150, da rasura completa di un atto, e 152). Le circostanze e la data della redazione del manoscritto, le sue motivazioni, il contesto socio-politico in cui fu pensato e attuato, il suo significato documentario, i suoi compilatori, e in parte il suo contenuto, restano per molti aspetti oscuri, anche se - nota la curatrice Franca Klein nel saggio introduttivo (Origini e trasmissione del ‘Libro del Chiodo’ negli archivi fiorentini; criteri di edizione: pp. XIII-XXXIV, a p. XIII) - «Il registro appare essere stato concepito per “inchiodare” perpetuamente all’isolamento e all’impotenza interi settori della società fiorentina, comprendenti sia vaste consorterie familiari di antica tradizione che individui di grande spicco». Una sorta di esclusione perpetua dei condannati dal contesto socio-politico cittadino. Poichè «i bandi si estendevano implicitamente alla discendenza [...] - osserva Fubini (p. X) -, anche nei rari casi in cui fossero stati revocati, ben difficilmente, per legge non scritta, lo status della famiglia veniva recuparato». Il Libro del Chiodo (che reca la segnatura Capitani di parte, Numeri rossi, 20) non è l’unico codice conservato negli archivi fiorentini che contenga liste di proscrizione e sentenze di condanna di ghibellini e guelfi di parte bianca. Esistono almeno altri due codici affini (Capitani di parte, Numeri rossi, 21 e Capitoli, Registri, 19 A e B), di analoga provenienza, che accolgono sempre documenti non originali, ma talvolta in copia autentica o autenticata (pp. XXII-XXIII), dai contenuti per altro non sempre corrispondenti: ciò che si spiegherebbe, secondo la curatrice del volume (p. XXIV), con l’esigenza di rendere meno rigido, in tali documenti non ufficiali, l’elenco dei condannati, e consentire una certa flessibilità nei suoi effetti, con cassazione di nomi magari negoziata tra le parti (p. XXVII).
La novità di questa edizione e dello studio codicologico-paleografico e di contenuto condotto dalla curatrice è che il Libro del Chiodo risulterebbe non compilazione originale, condotta sui documenti autentici, ma copia (effettuata dal notaio Giovanni di Buto Compagni da Figline poco oltre la metà del ’300: pp. XXVII sgg.) del codice Capitoli, Registri, 19A, nelle pagine 1-135, cui sarebbero stati aggiunti i documenti che seguono, tra cui il testo della provvisione di Baldo d’Aguglione. Si tratta, com’è noto, del provvedimento che, in vista del temuto arrivo a Fienze di Arrigo VII, fu adottato dalle autorità comunali «pro fortificatione, custodia, corroboratione et reconciliatione populi et communis Florentie (p. 315, 137 del ms.), cioè allo scopo di compattare il corpo sociale per fare fronte comune contro la minaccia dell’attacco imperiale: dal quale fu escluso Dante, il cui nome infatti non compare nel documento, per reazione, come si ritiene, alla lettera «scelestissimis Florentinis intrinsecis» (Ep., VI I) che appena pochi mesi prima, con la data del 31 marzo 1311, egli aveva mandato in giro, gridando la sua protesta di «exul inmeritus» contro le macchinazioni antimperiali dei suoi ‘scelleratissimi’ concittadini. Altri documenti successivi risultano invece coevi alla loro emanazione, e tra essi si segnalano quelli in cui viene messo in atto il nuovo istituto dell’ammonizione, a partire dal 1358, con cui i cittadini che si intendeva discriminare politicamente venivano diffidati dall’assumere cariche politiche «con la minaccia di una persecuzione penale» nel caso che la diffida venisse disattesa (p. XXX). Il Libro si chiude, paradossalmente, con la reiterata condanna (24 giugno e 22 luglio 1378) di Lapo da Castiglionchio, autorevole esponente, tra i più intransigenti, di parte guelfa, che aveva in qualche modo tenuto la gestione del registro e che ritardò la trascrizione di quelle sentenza fino al 9 maggio 1379; con successiva riapertura, nel 1382, per annotazione della riabilitazione di Lapo, intervenuta dopo l’amnistia del 21 gennaio di quell’anno, e successiva accurata rasura di suo nome dall’ultima carta. Queste vicende finali, unitamente alla monumentalità del manufatto, hanno determinato la sua notorietà ed eccellenza su altre testimonianze consimili, come quelle ricordate più sopra.
Ma se molteplici e vari sono i motivi di interesse di questi documenti per gli storici, uno in particolare è quello che lo segnala agli studiosi di Dante, perchè conserva documentazione delle condanne del poeta del 1302. Il volume che qui si presenta offre una buona riproduzione integrale facsimile del Libro (pp. 3-162 n.n.), preceduta dalle note e dagli studi introduttivi già segnalati e dai regesti (pp. XXXV-XLV), seguìta dalla edizione critica dei testi (pp. 163-345) e dagli Indici: dei nomi di persona (pp. 349-432), dei nomi di luogo (pp. 433-41), del volume (p. 443). L’edizione dei testi è accurata e corretta (merita forse la sola obiezione di un uso estremamente parco dell’interpunzione, che rende faticosa la lettura dei documenti) con registrazione in nota delle eventuali «varianti sostanziali offerte dai testimoni concorrenti» (p. XXXXIII).
Il primo testo di interesse dantesco, alle pp. 3-5 del codice (ed. alle pp. 168-70 del vol.), è la condanna del 27 gennaio 1302, solennemente pronunciata «per nobilem et potentem militem dominum Cantem de Gabriellibus de Eugubio Honorabilem potestatem civitatis Florentie» (p.3; ed., p. 168) a carico di vari. Il passo che a noi interessa è la condanna in contumacia, nell’ordine, di Palmiero degli Altoviti, Dante Alighieri «de sextu Sancti Petri Maioris», Lippo di Becca e Orlandino di Orlando, con un capo di imputazione - baratteria, quella che oggi si chiamerebbe peculato -, e una procedura inquisitoria che alla nostra sensibiità moderna sembrano quasi incredibili «contra quos processus est per inquisitionem ex offitio nostro et curie nostre factam super eo et ex eo quod ad aures nostras et curie nostre notitiam fama publica referente pervenit quod predicti dum [...] essent in offitio prioratus [...] commiserunt per se vel alium baracterias, lucra illicita, iniquas extorciones in pecunia vel in rebus [...]». L’accusa è dunque fondata non su prove oggettive ma sulla «fama pubblica» (p. 4/169). Si contesta ai quattro che, convocati «per nuntium comunis Florentie ut certo tempo iam elapso» comparissero davanti alla curia del podestà per difendersi da quella imputazione, non si erano presentati. La contumacia è assunta come ammissione di colpevolezza, da cui la sentenza: condanna a pagare ciascuno 5000 fiorini d’oro piccoli entro tre giorni, pena l’espropriazione e il guasto dei beni in caso di insolvenza, oltre a due anni di confino e all’interdizione perpetua dai pubblici offici («et ut predictorum domini Palmerii, Dante, Lippi et Orlanduccii propterea eorum nomina fiat memoria scribantur in statua populi et tanquam falsarii et baracterii nullo tempore possint habere aliquod offitium vel benefitium pro comuni [...]» (pp. 4-5; ed., p. 170).
Dante, al pari degli altri condannati, non pagò, com’è noto, e non diede alcun riscontro alla sentenza del podestà. Poco più di un mese più tardi, il 10 marzo, la condanna venne rinnovata e aggravata, trasformata in sentenza capitale, a carico degli stessi quattro e di altri undici (doc. alle pp. 14-15/184-86). Ribadita la già vista accusa e preso atto della perdurante «contumacia», assunta «pro confessis», la sentenza fu che «si quis predictorum ullo tempore in fortiam dicti comunis [Florentie] perveneri[n]t talis perveniens ingne comburatur sic quod moriatur [...]» (p. 15/185).
È notevole che in entrambi i casi il nome di Dante, secondo e undicesimo delle liste di imputati in apertura dei due documenti, sia segnalato in margine con una manicula (pp. 4 e 15), che attesta la affermazione della sua fama alla data di composizione del codice; e ancora che entrambe le datazioni siano «anno Domini a nativitate» (pp. 176 e 184) invece che «ab incarnatione», com’era uso a Firenze. Di entrambi i documenti, ben noti da tempo e accolti nel Codice diplomatico dantesco edito da R.Piattoli (nuova ed. Firenze, Gonnelli, 1950, pp. 103-7 e 107-9; e vd. ivi la bibl., a pp. 103 e 107-8), si hanno copie nel codice Capitoli, Registri, 19, cit., alle cc. 2 e 9 (in quest’ultimo si ha, nell’ultimo brano cit., la variante pervenerit in luogo di pervenerint). (Enrico Malato).
Data recensione: 01/01/2006
Testata Giornalistica: Rivista di Studi Danteschi
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